Statuto

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1) -COSTITUZIONE – SEDE – DURATA –  E’  costituita ai sensi ed effetti del D. Lgs. 460/97 nonché delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 3/7/2017 (GU n. 179 del 2/8/2017), una Associazione  con finalità di “interesse generale” civiche, solidaristiche e di utilità e coesione sociale, denominata: ”

APS IL NOCETO – ETS      

L’Associazione  ha  sede  legale  ed  operativa  in  Strada San Clemente 10- Albareto di Modena.                                      .

Il sodalizio  esplica  la  propria  attività  sull’ intero  territorio  nazionale, dell’Unione Europea e di altri Continenti.  Con delibera  del  Consiglio  Direttivo  può  essere  modificata  la  sede  legale  ed  operativa  senza  necessità  di  integrare  la  presente  scrittura.  La  durata  dell’ Associazione  è  a  tempo indeterminato.

Art. 2) – NATURA E SCOPI– L’Associazione si affilia in rete ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale ed internazionale. L’ Associazione  ha  per  scopo  principale, nei confronti dei propri associati e dei loro familiari, quello  di  favorire  lo  sviluppo e gestione delle  attività  di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come da Art. 5 del D. Lgs. 3/7/2017, n. 117 in tema di arte, cultura, sport e/o ricreazione dopolavoristica secondo le lettere d), f), i), k), l), p), t). E quindi, iniziative di rassegne, mostre specifiche e fiere, nonché la fornitura di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come l’ospitalità per propri soci e dell’Organizzazione nazionale di appartenenza, appassionati di cultura, archeologia e storia antica. Altresì, l’Associazione darà vita a corsi di formazione e didattica inerenti tali tematiche, nonchè attività correlate di turismo sociale, gestione di  strutture culturali di  qualsivoglia  natura  e  delle  attrezzature  tecniche necessarie.  Saranno  curate tutte  le  necessarie  fasi  di  studio  e  ricerca  in  materia  anche  con  la realizzazione  di  prodotti  editoriali  e  multimediali. Fornirà inoltre servizi e interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ; organizzazione di eventi a tema , feste , escursioni , pic nic, laboratori, didattici o ludici per bambini in aree naturalistiche attrezzate , ed in specifico nell’area naturale denominata “ il Noceto “ sita in Albareto di Modena , strada S. Clemente n 10.

L’ Associazione  potrà  inoltre,  in  modo  complementare e sussidiario,  ai  sensi  della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 3/7//2017 (GU n. 179 del 2/8/2017),  organizzare  le  varie  attività  di  promozione  sociale  e  del  benessere  in  genere  al  fine  di  migliorare  la  qualità  di vita  dei  propri  associati.  Nel  conseguire  le  finalità  assistenziali  verso  i propri  associati  e/o  tesserati  della  organizzazione  nazionale  di  appartenenza,  l’Associazione  potrà  mettere  in  atto,  nei  loro  confronti,  tutti  quei  servizi  strettamente  complementari  che  comportino  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  anche  di  supporto  fisiologico per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio, sempre che non commerciale e strumentale in favore degli associati. Inoltre, l’intrattenimento attraverso l’uso di videogiochi e  la  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  turistici;  tutti  i  servizi  sociali  e/o  complementari  potranno  essere  forniti  verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici  in  relazione  alla  maggiore  o  diversa  prestazione  alla  quale  danno  diritto. L’Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali del sodalizio medesimo.  Eventuali  utili,  così  come  gli  eventuali  avanzi  di  gestione  istituzionale,  andranno  in  ogni  caso  reinvestiti  interamente  nell’ Associazione  per  il  perseguimento  esclusivo  dell’ attività  istituzionale.

Art. 3) – PATRIMONIO  ED  ENTRATE –  Il  patrimonio  e  le  entrate  sono  costituite:

a)    dalle  quote  di  iscrizione  e  dai  contributi  degli  associati;

b)    dai  beni  mobili  che diverranno  proprietà  dell’ Associazione;

c)    da  eventuali  fondi  di  riserva  costituiti  con  le  eccedenze  di  rendiconto;

d)    dai  versamenti  aggiuntivi  effettuati  dagli  associati  e/o  tesserati  della  organizzazione  nazionale di  appartenenza in  relazione  alle  varie  attività  sociali  e/o  complementari;

e)    da  contributi  di  soggetti  pubblici  o  privati;

f)     dai  proventi  derivanti  da  eventuali attività  economiche.

Durante  la  vita  dell’ Associazione  non  possono  essere  distribuiti,  ancorché  in  modo  indiretto,  utili,  avanzi  di  gestione,  fondi,  riserve  o  capitale, con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione unicamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste  L’ esercizio  finanziario  va  dal  primo  Gennaio  al  trentuno  Dicembre  di  ogni  anno.

Art. 4)  – SOCI  DIRITTI / DOVERI –  le  categorie  dei  soci  sono  le  seguenti:

a) Soci  Fondatori:  sono  coloro  che  hanno  promosso  la  fondazione  dell’ Associazione  e  firmato  l’ Atto  Costitutivo;  i  diritti-doveri  dei  soci  fondatori  sono  uguali  a  quelli  degli  ordinari;

b) Soci  Ordinari:  sono  coloro  che  fanno  domanda  di  ammissione  al  Presidente  il  quale  può  deliberare  in  merito  e  portare  poi  la  decisione  a  ratifica  del  Consiglio  Direttivo.  Possono  essere  ammessi  a  far  parte  dell’ Associazione  tutti  i  cittadini  senza differenze di genere che ne  facciano  richiesta, anche i minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiarando  di  condividerne  gli  scopi  sociali. Per tutti la sottoscrizione del consenso dell’Informativa del regolamento Privacy secondo il disciplinare  UE 679/2016. L’ ammissione  può  essere rifiutata  solo per  gravi  motivi  che  comunque  non  devono  essere  verbalizzati  né  comunicati.  La  qualifica  di  socio,  con  i  connessi  diritti  e  doveri,  si  acquisisce  con  la  delibera del consiglio direttivo,  la  relativa  iscrizione  a  libro tesserati e  consegna  della  tessera, previo pagamento della quota sociale.  L’ iscrizione  ha validità  dodici  mesi  dalla  data  di  ammissione  e  si  rinnova  automaticamente  col  versamento  della  quota  associativa.  Non  sono  ammessi  soci  temporanei.  La  quota  sociale  è  intrasmissibile  e  non  è  rivalutabile.  L’ Adesione  all’ Associazione  comporta:

a) piena  accettazione  dello  Statuto  sociale,  delle  sue  finalità  e  dell’ eventuale  regolamento;  b) la  facoltà  di  utilizzare  la  sede  sociale  e  le  sue  infrastrutture  facendone  un  uso  corretto;  c) il  pagamento  della  tessera,  delle  quote  associative  periodiche  per  le  varie  attività  e  per  i  servizi  sociali;  d) mantenere  rapporti  di  rispetto  con  gli  altri  soci  e  gli  organi  dell’ Associazione.  Il  socio  può  recedere  dall’ Associazione  senza  diritto  ad  alcun  compenso,  rimborso  o  indennità,  dandone  comunicazione  scritta  al  Consiglio  Direttivo.  La  perdita  della  qualità  di  socio  può  avvenire  per: a) morosità; b) non  ottemperanza  alle  disposizioni  statuarie  e  regolamentari; c) quando  in  qualunque  modo  si  arrechino  danni  morali  o  materiali  all’ Associazione;  d)  per  comportamento  scorretto.  Le  espulsioni  saranno  decise  dal  Consiglio  Direttivo  senza  obbligo  di  preavviso  ed  a  effetto  immediato.  E’  ammesso  il  ricorso  all’ Assemblea  in  tal  caso  il  provvedimento  di  espulsione  resta sospeso  sino  alla  delibera  assembleare.  Le  attività  prestate  dai  soci  e  soci  amministratori  in  favore  dell’ Associazione in forma volontaria e libera per il perseguimento dei fini istituzionali sono,  salvi  i  rimborsi  spesa  e  le  indennità  di  trasferta  e  se  non  diversamente  deliberato,  effettuate  a  titolo  assolutamente  gratuito  e  di  liberalità.

Art. 5) – QUOTE  SOCIALI –  Gli  importi  delle  quote  di  iscrizione,  delle  quote  contributive  dovute  dagli  associati  e  dell’ ammontare  dei  versamenti  aggiuntivi  per  le  attività  e  servizi  sociali  e  complementari,  vengono  stabiliti  dal  Consiglio  Direttivo  il  quale  ne  prevede  anche  i  termini  e  le  modalità  di  pagamento.

Art. 6) – ASSEMBLEA/BILANCIO – L’ Assemblea  è  sovrana.  Essa  è  formata  da  tutti  i  soci  fondatori  ed  ordinari.  Tutti  i  soci, anche i minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale,  in  regola  con  le  quote  sociali,  vi  hanno  diritto  di  voto  in  ragione  di  un  voto  ciascuno  (Art.  2538,II comma,  C.C).  e che abbiano l’iscrizione da almeno tre mesi. L’ Assemblea,  previa  convocazione  del  Consiglio Direttivo dell’ Associazione  (mediante  avviso  affisso  presso la sede legale  almeno  quindici  giorni  prima  dello  svolgimento  della  stessa),  si  riunisce  in  via  ordinaria  una  volta  all’ anno,  entro  il  30  di  Aprile,  per  approvare  il  rendiconto  economico-finanziario  dell’ esercizio  precedente,  con  la  modalità  del  voto  palese,  e  per  fornire  al  Consiglio  le  linee  programmatiche  per  il  successivo  ed  una  volta  ogni  quattro  anni  per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali.  L’ Assemblea  si  riunisce  in  via  straordinaria  ogni  qual  volta  lo  richieda  il  Consiglio  Direttivo  o  un  terzo  degli  associati.  L’ Assemblea,  sia  in  seduta  ordinaria  che  straordinaria,  delibera  a  maggioranza  semplice  ed  è  validamente  costituita  in  prima  convocazione,  con  la  presenza  della  metà  più  uno  degli  aventi  diritto;  in  seconda  convocazione  l’ assemblea  è  valida  qualunque  sia  il  numero  degli  associati;  la  seconda  convocazione  deve  essere  fissata  ad  almeno  un giorno di  distanza  dalla  prima.  Per  lo  scioglimento  dell’ Associazione  è  necessario  il  voto  favorevole  dei  tre  quarti  degli  intervenuti.  L’ Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  o,  in  caso  di  suo  impedimento,  da  un  socio  designato  dalla  medesima.  Le  deliberazioni  sono  constatate  con  processi  verbali  firmati  dal  Presidente  e  dal  Segretario  che  restano  custoditi  nella  sede  per  poter  essere  liberamente  consultati  dagli  associati.  Il  rendiconto  economico-finanziario  resta,  inoltre,  consultabile  dagli  aventi  diritto  per  i  venti  giorni  successivi  alla  sua  approvazione.  Spetta  tra  l’altro  all’ Assemblea  dei soci decidere  sulle  affiliazioni  o  adesioni,  eleggere  o  revocare  il  Consiglio  Direttivo.

L’Associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del D. Lgt. 3/7/2017 n. 117. Ai sensi dell’Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci e rendi conti.

Art. 7) – CONSIGLIO DIRETTIVO – L’ Associazione  è  diretta  da  un  Consiglio  Direttivo  che  si  compone  da  tre a sette membri:  Presidente,  Vicepresidente, Segretario e consiglieri,  eletti  liberamente  a  maggioranza  semplice  dall’ Assemblea  tra  gli  associati.  Il  Consiglio  dura  in  carica  un  quadriennio  è  revocabile  ed  è  rieleggibile.  Il  Consiglio  è  investito,  da  parte  dell’Assemblea,  dei  poteri  per  la  gestione  ordinaria  dell’ Associazione.  Il  Consiglio  Direttivo  ratifica le domande di ammissione dei nuovi soci, procede  alla  nomina  di  dipendenti,  collaboratori,  consulenti,  direttori  tecnici ed  istruttori  determinandone  gli  emolumenti  o  compensi  e/o  i  rimborsi  spesa.  Gli  incarichi  di  istruzione  o  direzione  possono  essere  attribuiti  anche  a  componenti  del  Consiglio  medesimo.  Il  Consiglio  Direttivo,  convocato  e  presieduto  dal  Presidente,  delibera  a  maggioranza  semplice  con  la  presenza  dei  due  terzi  dei  suoi  componenti.  I  componenti  il  Consiglio  non  possono  assumere  la  medesima  carica  in  altre  associazioni  o  società  sportive  dilettantistiche  in  capo  alla medesima  disciplina  nel  medesimo  Ente  o  Federazione.

Art. 8) – CARICHE SOCIALI – Organo di Controllo – Revisore dei Conti – Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  ed  i  poteri  di  firma  dell’ Associazione,  cura  l’ esecuzione  dei  deliberati  dell’ Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo.  Il  Presidente  può  compiere  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione  per  le  normali  attività  necessarie  al  buon  funzionamento  dell’ Associazione.  Il  Vicepresidente  coadiuva  il  Presidente  in  tutti  i  suoi  compiti  e  lo  sostituisce  quanto  necessario.  Il  Segretario  cura  la  tenuta  dei  libri  sociali  e  collabora  alla  gestione  dell’ associazione  e  segue  gli  adempimenti  contabili  ed  amministrativi.

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci, laddove richiesto per legge o libera determinazione, nomina un Organo di controllo, composto da tre persone che vigila sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L’Assemblea laddove richiesto per legge o libera determinazione nomina un Revisore dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Là dove i membri dell’Organo di controllo siano iscritti al relativo albo, possono svolgere la duplice funzione.

Art. 9) – SCIOGLIMENTO –  Lo  scioglimento, cessazione ed estinzione  dell’ Associazione  è  deliberato  dall’ Assemblea  generale degli associati convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Verificatosi  lo  scioglimento,  o  qualunque  altra  causa  di  estinzione,  il  patrimonio  residuo verrà devoluto, previo parere dell’Organismo competente ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Decreto legislativo 3/7/2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

Art. 10) – STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea degli associati. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dalla medesima Assemblea.

Art. 11) – RIMANDI – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di Codice del Terzo Settore in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

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